1. Per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con competenza estesa a tutto il territorio italiano, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale vigila sulla tutela dei minori in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione nazionale e da quella internazionale con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e promuove l'esercizio dei loro diritti in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77.
3. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, le regioni istituiscono il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante regionale», con competenza limitata al rispettivo territorio.
4. La ripartizione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali è definita dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.
1. Il Garante nazionale e i Garanti regionali sono scelti tra persone di comprovata competenza nel campo dei diritti
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Garante nazionale dispone di un apposito
1. Salva la ripartizione delle competenze disciplinata dall'articolo 5, l'Ufficio del Garante svolge le seguenti funzioni:
a) esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della citata Convenzione europea
b) verifica e promuove l'attuazione della citata Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, delle convenzioni internazionali e degli altri strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti dei minori e la piena applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di minori;
c) cura, sulla base delle linee guida indicate dalla Conferenza nazionale dei Garanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h), il Rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, che è presentato alle Camere e al quale è assicurata adeguata pubblicità;
d) può richiedere informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verificando gli interventi di accoglienza e di inserimento, e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto;
e) favorisce lo sviluppo e l'attuazione della mediazione nonché la formazione dei relativi operatori di settore;
f) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi sia istituzionali, sia non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori;
g) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori;
h) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;
i) collabora con organismi e con istituti di tutela dei minori operanti in altri Paesi;
l) esprime obbligatoriamente parere motivato sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, su progetti di legge, su interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;
m) può essere sentito dai competenti organi parlamentari in merito ai provvedimenti legislativi che riguardano il settore di competenza;
n) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati e, in particolare, del Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza;
o) organizza e convoca la Conferenza nazionale dei Garanti di cui all'articolo 8, che presiede;
p) organizza e convoca la commissione consultiva dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 7;
q) cura la formazione di tutori, protutori e curatori speciali, con specifici corsi di preparazione e di aggiornamento;
r) al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia:
1) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da attività, provvedimenti o condotte omissive svolti dalle amministrazioni o da privati;
2) prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, pervenutigli sotto qualsiasi forma o presentatigli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne
3) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
4) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età, prendendo visione degli atti del procedimento e presentando memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
1. Il Garante nazionale e i Garanti regionali, nell'ambito della rispettiva competenza, possono richiedere alle pubbliche amministrazioni, organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
2. Il Garante può ordinare che attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve essere data loro immediata informazione.
3. Il Garante può visitare liberamente luoghi, quali case-famiglia, comunità, luoghi di detenzione, ospedali e altri istituti pubblici o privati in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia.
4. Quando il Garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la giurisdizione minorile.
5. Quando il Garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria competente.
6. Quando, a seguito di ispezioni o di informative comunque ricevute, il Garante ha notizie di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, può richiedere informazioni ulteriori. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei minori, il Garante indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le necessarie denunce a fini penali, amministrativi o disciplinari.
1. Competono al Garante nazionale le funzioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettere c), f), i), l), m) e o).
2. Competono a ciascun Garante regionale le funzioni indicate dall'articolo 4, comma 1, lettere d) e q).
3. Competono sia al Garante nazionale che ai Garanti regionali le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, non indicate dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3, criterio di ripartizione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali è quello dell'interesse generale o regionale che la questione esaminata prospetta.
1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale e presso ciascun ufficio dei Garanti regionali è istituita la commissione consultiva dell'Ufficio del Garante. Di essa fanno parte le forze sociali e i rappresentanti più autorevoli del volontariato nonché una rappresentanza dei minori.
2. La composizione della commissione consultiva e i criteri di partecipazione della componente minorile prevista dal comma 1 sono stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.
1. È istituita la Conferenza nazionale dei Garanti, con sede presso il Garante nazionale.
2. Della Conferenza nazionale dei Garanti fanno parte il Garante nazionale e i Garanti regionali.
3. La Conferenza nazionale dei Garanti si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Garante nazionale. Si riunisce, altresì, quando ne fanno richiesta non meno di tre Garanti regionali, salvo che si tratti di dirimere una delle questioni indicate all'articolo 9, comma 1, lettera b), nel qual caso è sufficiente la richiesta anche di un solo Garante regionale.
1. La Conferenza nazionale dei Garanti, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:
a) individua le linee generali che sovrintendono all'attuazione dei diritti dei minori;
b) coordina le attività dei Garanti regionali sia tra loro che con il Garante nazionale e dirime eventuali questioni di competenza insorte tra loro;
c) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale;
d) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e del relativo grado di collegamento;
e) individua forme di scambio costante di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
f) verifica gli strumenti formativi posti in essere;
g) promuove corsi di formazione, per persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori o di curatori speciali dei minori, e ne predispone gli elenchi;
h) elabora le linee guida del Rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), che è presentato alle Camere dal Garante nazionale.